Opera solo nei confronti dei terzi e non fra i soci di una S.n.c. il principio della responsabilità illimitata

Opera solo nei confronti dei terzi e non fra i soci di una S.n.c. il principio della responsabilità illimitata
14 Novembre 2016: Opera solo nei confronti dei terzi e non fra i soci di una S.n.c. il principio della responsabilità illimitata 14 Novembre 2016

Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21066 del 19 ottobre 2016, con cui è stato in parte accolto il ricorso promosso da una S.n.c. e dal suo legale rappresentante contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano confermativa della decisione del giudice di prime cure, che aveva accolto l’ingiunzione promossa da un altro socio per la corresponsione in suo favore dei canoni d’affitto per la locazione alla società di un immobile che i due soci avevano in proprietà comune. La Cassazione ha censurato la decisione dei giudici d’appello, laddove essi avevano riconosciuto la responsabilità personale del socio ricorrente per l’obbligazione assunta dalla società nei confronti dell’altro, condannandolo al pagamento dell’importo da questi richiesto. Gli Ermellini hanno, infatti, chiarito che il principio dell’illimitata e solidale responsabilità sociale di cui all’art. 2291 c.c.  non opera nei rapporti tra i soci di una S.n.c.. Ciò in quanto l’ordinamento riconosce alle società di persone mera soggettività, ma non personalità giuridica perfetta e quindi autonomia patrimoniale limitata. Secondo tale principio, quindi, solo i terzi creditori possono, indifferentemente, fare affidamento sul patrimonio personale dei soci e su quello della società, in base al disposto dell’art. 2291 c.c.. Mentre, invece, nei rapporti tra i soci di una società di persone il principio di illimitata responsabilità  per le obbligazioni sociali non opera, visto che deve tenersi conto solo dei reciproci obblighi di proporzionale contribuzione agli oneri della società. Se un socio, dunque, esercita nei confronti della società un’azione  e pretende di estenderla anche agli altri soci, questi rispondono nei suoi confronti solo nei limiti in cui sono obbligati (dai patti sociali) a contribuire agli oneri della società, e non illimitatamente, con tutto il loro patrimonio. Sicchè, una volta esclusa la responsabilità illimitata del socio nei confronti degli altri soci per le obbligazioni contratte dalla società verso i soci stessi per un titolo estraneo al contratto sociale, un’azione di tal genere può estendersi agli altri soci solo qualora sussista un effettivo squilibrio tra le contribuzioni in concreto corrisposte dai soci stessi per il pagamento dei debiti sociali. Questa conclusione, a detta della Corte, appare inoltre coerente al dettato dell’art. 1299 c.c., che limita l’azione di regresso tra obbligati solidali alla sola quota di debito gravante su ciascuno di essi (Cass. n. 4380/2013; Cass. n. 18185 del 2006 e altre). In conclusione, può reputarsi in credito verso il consocio, e agire contro di lui, solo il socio che abbia provveduto ad estinguere l’obbligazione della società verso i terzi, pagando un importo eccedente la propria quota, sempre che, in relazione ai rapporti sociali non vi siano altri elementi di squilibrio fra gli apporti dei soci, tali da “compensare” tale squilibrio.

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